Ristrutturare casa: le tutele offerte da un contratto
In molti sottovalutano l’importanza di stipulare un contratto tra il committente di una ristrutturazione e la ditta appaltatrice del lavoro.
Si tratta di una prassi sempre più comune in cui le parti si accordano sulla base di un preventivo dettagliato ma privo della firme.
Una pratica che noi sconsigliamo per una serie di ragioni:
Se dovessero sopraggiungere contestazioni in merito al prezzo richiesto dalla ditta edile o all’esecuzione e qualità dei lavori?
Se le opere non dovessero essere a regola d’arte ci si può sottrarre dall’obbligo del pagamento del corrispettivo pattuito a voce?
C’è da specificare che il nostro ordinamento non impone necessariamente la forma scritta che resta comunque una garanzia per le parti poiché, definendo i relativi obblighi (prezzo, tempi di consegna, materiali, lavorazioni, ecc.), evita che possano sopraggiungere contestazioni o fraintendimenti.
Questo non toglie che un appalto possa essere validamente costituito anche con una semplice stretta di mani.
In sostanza, in caso di accordo verbale, qualora sopraggiungessero delle divergenze toccherà a chi rivendica dimostrare la sussistenza dell’errore che, per ovvie ragioni, non avrà un supporto scritto e firmato.
L’appalto, specifica l’art. 1655 del codice civile, è quell’accordo con cui una parte, detta appaltatore, assume l’incarico di eseguire un’opera o prestare un servizio in favore dell’altra, detta committente, a fronte di un corrispettivo in denaro. Quindi non esistono appalti “gratuiti”!
Le tutele offerte dal contratto.
Con il contratto di appalto per ristrutturazione, il committente affida all’appaltatore il compito di eseguire opere di manutenzione, dette anche interventi conservativi, dell’immobile nella sua interezza, o, molto più probabilmente, di una parte di esso
È un documento molto importante. Evita, durante i lavori o alla consegna dell’immobile ristrutturato, le eventuali controversie, più o meno importanti. Il contratto stesso dovrà riportare tutti i dati necessari a identificare l’ubicazione delle opere da eseguire, il committente, l’appaltatore, nonchè, quando espressamente scritto, gli eventuali sub-appaltatori.
L’appaltatore, che deve essere risultare iscritto alla cassa edile e alla Camera di Commercio, deve dichiarare di volersi attenere alle leggi regionali vigenti in materia (edilizia, urbanistica e sicurezza sul lavoro).
I contenuti del contratto
Un valido e corretto contratto, stipulato tra committente e appaltatore, deve contenere dei paragrafi tassativi, denominati appunto articoli, al fine di tutelare correttamente entrambe le parti nella giusta e congrua misura.
Possiamo elencarne alcuni:
- Oggetto del Contratto
- Oneri del committente
- Variazioni concordate e ordinate
- Materiali
- Termini di consegna
- Corrispettivo, termini di pagamento e ritardi
- Dichiarazioni di conformità
- Gestione del cantiere
- Normativa applicabile e foro competente
- Allegati vari
Consigli finali
Occorre, infine, evidenziare quanto sia importante, per il committente che, l’appaltatore identificato nel contratto stipulato, chiamato a firmare il documento, dovrà essere “realmente” in possesso del titolo e del potere di firma e risponderà sia civilmente e penalmente nelle controversie che dovessero verificarsi.
Quindi, attenzione, quando state per concludere un contratto di appalto, talvolta chi firma può essere una figura non responsabile dell’accordo stipulato e quindi potreste incontrare dei seri problemi in fase di contradditorio.