Ristrutturazioni e lavorazioni extra: attenti a…
Può capitare che una volta terminati i lavori di ristrutturazione del vostro immobile, la vostra impresa esecutrice vi mandi la richiesta per un’ulteriore riconoscimento e pagamento di lavori extra realizzati!
Questo capita e molto spesso: e molte sono le imprese che ci fanno la cresta.
Quindi in occasione di potenziali e reali circostanze di “raggiro”, potrebbe capitare che l’impresa realizzi lavori in più senza preventivo ed accordo economico ed in taluni casi senza il benestare del suo cliente.
Un valido contratto recita chiaramente che ogni costo extra deve essere opportunamente preventivato ed approvato per iscritto da ambedue le parti
Tutte le variazioni del progetto iniziale, devono essere concordate ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile, quindi dovevano in concreto essere autorizzate per iscritto dal committente.
Ricordiamo a tal proposito che:
- 1659 del codice civile. Variazioni concordate del progetto.
L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. Quand’anche si fosse trattati di variazioni del progetto necessarie per la realizzazione dell’opera a regola d’arte, tali variazioni dovevano essere quanto meno comunicate con raccomandata a/r al committente, o comunque mediante le forme concordate (ad esempio mail, pec, verbali di cantiere, ect), in modo da consentirgli il recesso dal contratto di appalto, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1660 del codice civile, trattandosi di variazioni di notevole entità.
- 1660 del codice civile. Variazioni necessarie del progetto.
Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un’equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo. Un ottimo consiglio è quello di programmare delle costanti visite in cantiere o sopralluoghi con il responsabile tecnico operativo dell’impresa con il vostro tecnico di fiducia al fine di valutare, verificare e controllare il reale stato di avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma, al disegno esecutivo, al capitolato e al computo metrico redatto firmato dalle parti.
Ricordatevi, quindi, che tutti i lavori non previsti e non presenti nel progetto devono essere sempre da voi autorizzati!