Tutela legale con la ristrutturazione della casa
Capita spesso di delegare lavori di ristrutturazione (senza stipulare un vero e proprio contratto) solo sulla base di un preventivo, magari scritto e ben dettagliato, ma privo della firma delle parti.
In ipotesi del genere che succede se dovessero sopraggiungere contestazioni in merito al prezzo richiesto dalla ditta edile o all’esecuzione e qualità dei lavori? Se le opere non dovessero essere a regola d’arte ci si può sottrarre dall’obbligo del pagamento del corrispettivo pattuito a voce?
Il nostro ordinamento non impone necessariamente la forma scritta. Certo, la sottoscrizione di una scrittura privata è una garanzia per le parti perché, definendo i relativi obblighi (prezzo, tempi di consegna, materiali, lavorazioni, ecc.) evita che possano sopraggiungere contestazioni o fraintendimenti; ma questo non toglie che un appalto possa essere validamente costituito anche con una semplice stretta di mani.
Il punto è che, in caso di appalto verbale, qualora dovessero sopraggiungere liti, spetterà alla parte che rivendica il proprio diritto dimostrarne al giudice l’esistenza, dimostrazione che, per ovvie ragioni, non potrà essere fornita con un documento scritto (a meno che non vi siano scambi di corrispondenza, anche di email, da cui possano essere tratti elementi di prova a favore dell’uno o dell’altro soggetto).
L’appalto, specifica l’art. 1655 del codice civile, è quell’accordo con cui una parte, detta appaltatore, assume l’incarico di eseguire un’opera o prestare un servizio in favore dell’altra, detta committente, a fronte di un corrispettivo in denaro. Quindi non esistono appalti “gratuiti”!
Con il contratto di appalto per ristrutturazione, il committente affida all’appaltatore il compito di eseguire opere di manutenzione, dette anche interventi conservativi, dell’immobile nella sua interezza, o, molto più probabilmente, di una parte di esso
E’ un documento molto importante. Evita, durante i lavori o alla consegna dell’immobile ristrutturato, le eventuali controversie, più o meno importanti. Il contratto stesso dovrà riportare tutti i dati necessari a identificare: l’ubicazione delle opere da eseguire, il committente, l’appaltatore, nonchè, quando espressamente scritto, gli eventuali sub-appaltatori.
L’appaltatore, inoltre, deve dichiarare di volersi attenere alle leggi regionali vigenti in materia (edilizia, urbanistica e sicurezza sul lavoro). Inoltre, se l’appaltatore è identificato come impresa edile esecutrice, deve dichiarare di essere iscritto alla cassa edile, alla Camera di Commercio e di applicare, per dipendenti, il Contratto di Settore. Dovrà, inoltre, trasmettere all’Inps e all’Inail tutti i dati anagrafici riguardanti i dipendenti.
Un valido e corretto contratto, stipulato tra committente e appaltatore, deve contenere dei paragrafi tassativi, denominati appunto articoli, al fine di tutelare correttamente entrambe le parti nella giusta e congrua misura. Possiamo elencarne alcuni:
- Oggetto del Contratto
- Oneri del committente
- Variazioni concordate e ordinate
- Materiali
- Termini di consegna
- Corrispettivo, termini di pagamento e ritardi
- Dichiarazioni di conformità
- Gestione del cantiere
- Normativa applicabile e foro competente
- Allegati vari
E’ bene evidenziare quanto sia importante, per il committente, valutare un aspetto non poco importante e per niente banale: per quanto riguarda l’esecutore delle opere, ossia l’appaltatore identificato nel contratto stipulato, che dovrà firmare codesto documento, sarà colui che avrà “realmente” titolo e potere di firma e che risponderà sia civilmente e penalmente nelle controversie che dovessero verificarsi. Quindi, attenzione, quando state per concludere un contratto di appalto, talvolta chi firma può essere una figura non responsabile dell’accordo stipulato e quindi potreste incontrare dei seri problemi in fase di contradditorio.